Il quadro legislativo attualmente applicabile
Nonostante gli invertebrati terrestri siano contemplati tra le materie prime utilizzabili per i mangimi a norma del Reg. 68/2013/EU, l’utilizzo delle proteine da questi derivate è attualmente ammesso solo per l’alimentazione degli animali domestici e degli animali da pelliccia. La ragione di questa restrizione deve andare a ricercarsi nel rischio che le proteine animali trasformate derivanti dagli insetti (PAT) , analogamente a quelle derivanti da altri animali, possano costituire un veicolo di diffusione dei prioni causa dell’encefalopatia spongiforme bovina (BSE).
L’art. 7 del Reg. 999/2001/CE recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, vieta, infatti, espressamente la somministrazione di PAT ai ruminanti e agli animali d’allevamento non ruminanti, diversi dagli animali da pelliccia.
Un’eccezione a questo divieto è stata, tuttavia, introdotta dal Reg. 56/2013/UE che ha ammesso l’utilizzo di proteine animali trasformate ricavate da non ruminanti come mangime per gli animali d’acquacoltura, purché le stesse siano prodotte nel rispetto dei requisiti stabiliti all’interno della Sezione D del Capitolo IV dell’Allegato IV al Reg. 999/2001/CE. Questa sezione espressamente richiede che i sottoprodotti di origine animale destinati alla produzione delle PAT provengano da macelli registrati dall’autorità competente o da impianti di sezionamento in cui non sono disossate o sezionate carni di ruminanti.
Nonostante gli insetti – in quanto animali non ruminanti – astrattamente rientrino nell’ambito di applicazione di questa eccezione, la stessa non si applica alle proteine ricavate dagli insetti per l’impossibilità di produrre le stesse in conformità ai requisiti specificati all’interno della Sezione D del Capitolo IV dell’Allegato IV al Reg. 999/2001/CE, ovvero all’interno di strutture registrate.
Ne consegue che la somministrazione di proteine animali trasformate derivanti dagli insetti non è attualmente ammessa neanche per gli animali d’acquacoltura.
Le novità a livello europeo
Nel novembre 2016, la Commissione Europea ha presentato una bozza di regolamento volto a modificare gli allegati I e IV del Reg. 999/2001/CE e gli allegati X e XV del Reg. 142/2011/UE al fine di ammettere l’utilizzo delle proteine animali trasformate derivanti dagli insetti per l’alimentazione degli animali d’acquacoltura. Il regolamento, la cui pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è attesa per luglio, presenta numerose novità.
La bozza di regolamento introduce in primo luogo la nozione d’insetti d’allevamento. Si tratta delle specie di insetti individuate all’interno dell’Allegato II della bozza, che possono essere utilizzate per la produzione di proteine animali trasformate. Le specie incluse all’interno dell’allegato sono le seguenti: i) mosca soldato nera (Hermetia illucens), ii) tenebrone (Alphitobius diaperinus) e tenebrone mugnaio (Tenebrio molitor); iii) grillo (Gryllodes sigillatus), grillo domestico (Acheta domesticus) e grillo silente (Gryllus Assimilis). L’inclusione degli insetti nella categoria degli animali da allevamento comporta che le materie prime utilizzate come substrato per il loro nutrimento siano soggette alle medesime restrizioni previste per gli animali d’allevamento. Ne consegue che per l’alimentazione degli insetti non possono essere utilizzati, tra gli altri, rifiuti solidi urbani, feci, urine o sottoprodotti di origine animale.
Le proteine animali derivanti dagli insetti e destinate agli animali d’acquacoltura devono essere prodotte all’interno di impianti di trasformazione approvati ai sensi dell’Art. 24 del Reg. 1069/2009/CE sui sottoprodotti di origine animale che siano dedicati esclusivamente alla produzione di prodotti derivanti dagli insetti d’allevamento. Inoltre, devono essere prodotti in conformità ai requisiti previsti dall’allegato X, capitolo II, sez. I. del Reg. 142/2011/UE e devono appartenere alle specie sopra descritte.
Nella bozza sono dettate, inoltre, disposizioni specifiche relativamente alla conservazione e al trasporto delle proteine animali trasformate derivanti dagli insetti, che non possono essere conservate in contenitori e trasportate su veicoli utilizzati per la conservazione ed il trasporto di mangimi diversi da quelli destinati agli animali d’acquacoltura.
Il regolamento disciplina, infine, anche l’etichettatura delle PATs derivanti dagli insetti e dei mangimi composti che le contengono, prevedendo che deve essere chiaramente indicato che possono essere utilizzate solo per l’alimentazione di animali d’acquacoltura e da pelliccia.
La bozza è stata accolta con favore da parte degli stakeholders, che hanno sottolineato la necessità di condurre ulteriore ricerca al fine di estendere l’utilizzo delle PAT derivanti dagli insetti anche agli altri animali non ruminanti (suini e polli).